Si definisce anatocismo bancario la prassi attraverso la quale le banche capitalizzano gli interessi a debito o a credito del correntista.

  La capitalizzazione avviene su base trimestrale per quanto riguarda gli interessi a debito e su base annuale per quanto concerne gli interessi a credito. Questa prassi consente di trasformare gli interessi in un capitale e di calcolare nuovamente gli interessi sia sul capitale e sia sugli interessi.

201709 anatocismo bancarioLa procedura, dunque, risulta senza dubbio vantaggiosa per le banche; capitalizzare gli interessi trimestralmente, infatti, significa aumentare in maniera significativa il debito. Per tale ragione, la prassi è stata vietata dall’articolo 1283 del Codice Civile, secondo il quale gli interessi scaduti producono interessi solo a partire dal giorno della domanda giudiziale oppure in seguito a una convenzione successiva alla scadenza. Nonostante ciò, l’anatocismo è stato praticato dalle banche per diversi anni.

A partire dal 1999, in ogni caso, le sentenze emesse hanno stabilito che gli interessi scaduti non possono produrre trimestralmente nuovi interessi. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, le clausole che autorizzano l’anatocismo bancario risultano nulle. L’uso negoziale di queste clausole, in altre parole, viene riconosciuto come contrario ai principi dell’Articolo 1283 del Codice Civile. Stando a quanto previsto dal codice, l’anatocismo non può essere applicato dalle banche né su base trimestrale né su base annuale.

In conclusione, è possibile una capitalizzazione degli interessi esclusivamente a fine rapporto. Una sentenza della Cassazione del 2010, invece, stabilisce che i correntisti possono ripetere le somme corrisposte per anatocismo, esclusivamente entro 10 anni dalla chiusura del conto. In breve, gli interessi anatocistici possono essere recuperati nei limiti degli ultimi dieci anni; per quanto concerne gli anni precedenti, invece, bisogna considerare l’esistenza o meno di rimesse solutorie. Le sentenze degli ultimi anni vengono riassunti nell’articolo 120 del Testo Unico Bancario. Questo prevede che gli interessi debitori e gli interessi creditori debbano avere la medesima periodicità e che la sua durata non debba essere inferiore a un anno. Gli interessi debitori, conteggiati al 31 dicembre ed esigibili a partire dal 1 marzo o dal giorno di chiusura del conto, non devono produrre ulteriori interessi a eccezione di quelli di mora.

Per avere maggiori informazioni in proposito e approfondire la possibilità di recuperare le somme corrisposte a titolo di anatocismo, non bisogna far altro che richiedere la consulenza di un esperto nel settore finanziario.

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